ATTO COSTITUTIVO DI ONLUS “FA.RO’ Faiola Roberta – ASSOCIAZIONE PER L’ONCOLOGIA PEDIATRICA ONLUS”

L’anno duemiladieci in questo giorno 18 del mese di Novembre i signori:

  • NARDELLI LOREDANA, nata a Bracciano il 29/11/1962, c.f. NRDLDN62S69B114M
  • FAIOLA OSCAR, nato a Roma il 17/03/1959, c.f. FLASCR59C17H501A
  • FAIOLA VALENTINA, nata a Bracciano il 05/01/1983, c.f. FLAVNT83A45B114G
  • NARDELLI GIANPIERO, nato a Bracciano il 04/11/1970, c.f. NRDGPR70S04B114P
  • MASCI BARBARA, nata a Roma il 03/11/1970, c.f. MSCBBR70S43H501P
  • BARONE ADRIANO, nato a Roma il 12/10/1980, c.f. BRNDRN80R12H501K
  • POLIDORI LEONARDO, nato a Bracciano il 13/06/1990, c.f. PLDLRD90H13B114W

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

  • E’ costituita la Onlus denominata ” FA.RO’ Faiola Roberta – ASSOCIAZIONE PER L’ONCOLOGIA PEDIATRICA ONLUS “.
  • La ‘Onlus ha sede in Bracciano – 00062, Via Prato Giardino n. 9.
  • La Onlus non ha finalità di lucro e si propone gli scopi dettagliatamente specificati all’art. 2 dello Statuto Sociale.
  • La Onlus è retta dallo Statuto che, firmato dai sottoscritti, si allega sotto la lettera “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
  • Il Consiglio di Amministrazione della Onlus viene, seduta stante, composto da sette membri mediante designazione dei comparenti come segue:
    1. Faiola Valentina, come sopra generalizzata, che assume la carica di Presidente
    2. Nardelli Giampiero, come sopra generalizzato, che assume la carica di Vice Presidente
    3. Barone Adriano, come sopra generalizzato, Segretario
    4. Polidori Leonardo, come sopra generalizzato, Tesoriere
    5. Faiola Oscar, come sopra generalizzato, Consigliere
    6. Nardelli Loredana, come sopra generalizzata, Consigliere
    7. Masci Barbara, come sopra generalizzata, Consigliere
  • La quota associativa, viene, per il primo anno, previa deliberazione unanime dei presenti, fissata in Euro 30,00 (trenta/00).
  • Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.
  • Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione.

Firma dei presenti

Allegato A

STATUTO

TITOLO I Disposizioni Generali

Articolo 1

Denominazione e sede E’ costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.460/97, sotto la denominazione “FA.RO’. Faiola Roberta – Associazione per l’Oncologia Pediatrica Onlus”. La ONLUS ha sede in Bracciano – 00062, Via Prato Giardino, 9.

Articolo 2

Oggetto e scopo La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone esclusivamente finalità di assistenza e solidarietà sociale nel campo delle malattie oncologiche pediatriche e svolge la sua attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. L’associazione ha quale scopo principale: – assistenza ai genitori dei bambini in cura per malattie oncologiche; – favorire e gestire iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo degli specifici settori riguardanti l’informazione, la ricerca e la formazione delle persone coinvolte nel problema; – istituire premi e borse di studio o contributi per incoraggiare studi e ricerche scientifiche nell’ambito oncologico; – provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie; – stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati.
La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 3

Patrimonio ed entrate dell’associazione
1.Il patrimonio è costituito da:

  • beni mobili ed immobili che pervengono alla ONLUS a qualsiasi titolo
  • donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche
  • Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori

2. Per l’adempimento dei suoi compiti la ONLUS dispone delle seguenti entrate:

  • quote associative
  • versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca alla ONLUS
  • degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale

quali ad esempio:

  • fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore
  • contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso di esclusione dall’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO II SOCI

Articolo 4

Requisiti per diventare soci Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all’atto di ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; le indegnità e morosità saranno sancite dall’assemblea dei soci.

TITOLO III Organi sociali

Articolo 5

Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio di Amministrazione
Articolo 6

Assemblea dei soci L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
L’assemblea delibera su:

  • bilancio
  • indirizzi e direttive generali dell’associazione
  • nomina del Presidente ed eventuali altri organi dell’associazione
  • modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo
  • tutto quant’altro ad essa demandato dalla legge o per statuto

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall’assemblea.Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell’assemblea il dovere di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all’art. 21 Codice Civile.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 3(tre) a 11(undici) membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci.Nessun compenso è dovuto al Presidente.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto processo verbale, su apposito libro, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione in assemblea; compila, se necessario, il regolamento per il funzionamento dell’associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura altresì l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci.

TITOLO IV IL RENDICONTO

Articolo 8

Bilancio consuntivo Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 9

Scioglimento L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 10

Legge applicabile Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.